Il 10 giugno 2026, l’Ufficio europeo per l’IA ha pubblicato il Codice diBuona Pratica sulla Trasparenza dei Contenuti Generati dall’IA, attuativo del Regolamento (UE) 2024/1689, noto come AI Act. Il documento introduce nuove soluzioni tecnologiche, come le tecniche di watermarking steganografico, che mirano a garantire la tracciabilità e l’autenticità dei contenuti artificiali prodotti online.

L’avvocato e Studio Legale Martorana, certificato UNI 11697:2017 come DPO (Data Protection Officer) e Presidente di Assodata, è da tempo impegnato nell’esaminare le implicazioni legali di questa normativa. I contenuti generati artificialmente, come testi, immagini o voci, necessitano oggi di una chiara etichettatura e di strumenti tecnici per riconoscerli come tali a monte e a valle del processo.

I nuovi standard fissati nel Codice hanno il fine di proteggere l’utenza finale da frodi, manipolazioni o disinformazioni che possono derivare dall’uso non trasparente delle tecnologie di sintesi umanizzata. In questo contesto, l’unione europea si prepara ad affrontare un mercato in cui i contenuti artificiali non saranno più distinguibili da quelli reali e dove la trasparenza diventa la base per la fiducia digitale.

La filosofia dietro le nuove regole

I dispositivi dell'articolo 50 del Regolamento AI Act si muovono lungo un asse orizzontale, coinvolgendo settori industriali diversificati. La normativa non si concentra solo sui sistemi ad alto rischio, ma mira a regolare ogni interazione che coinvolga l’informazione generata artificialmente.

La capacità di AI generative di produrre testi, immagini reali o sintetizzare voci con un altissimo livello di dettaglio comporta un rischio sistemico. L’idea alla base del Codice è non limitare lo sviluppo tecnologico, ma gestire l'asimmetria informativa che può compromettere la democrazia o alterare il mercato.

Il cittadino italiano, e in generale la comunità europea, ha il diritto di sapere quando sta interagendo con strumenti dell'IA. La trasparenza non è uno strumento burocratico, bensì un pre-condizione per l’esercizio della cittadinanza digitale. La normativa europea cerca di preservare la struttura epistemica degli spazi pubblici digitali, mantenendo fede al principio dell’autenticità come verificabile.

Tecnologie per garantire l’identificazione

I fornitori di strumenti di intelligenza artificiale dovranno attuare tecniche di marcatura multilivello. Queste soluzioni non si limitano all’aggiunta di un singolo watermark grafico, ma adottano criteri tecnologici multipli per garantire che i contenuti generati siano identificabili in contesti diversificati.

I metodi inizialmente proposti non si sono rivelati sufficienti: i dati con metadati integrati possono essere facilmente compromessi dal momento del loro rielaborazione o dal formato di condivisione. Per questo, la strategia adottata richiama a una difesa in profondità combinata. L’unione europea ha definito un insieme di tecniche di watermarking impercettibile e avanzato.

Una tecnica cruciale, quella del watermarking steganografico, prevede modifiche matematiche del segnale in modo da garantire l’identificazione anche dopo manipolazioni frequenti, come ritaglio o colorazione. Il sistema deve essere progettato per resistere ad una serie di interventi esterni, mantenendo inalterata la tracciabilità iniziale del contenuto.

Registro centralizzato e tracciabilità

I contenuti generati devono essere registrabili

    • I fornitori dovranno mantenere registri centralizzati delle “impronte digitali” degli output generati.
    • Questo registro deve poter essere consultato da terzi per verificare l’autenticità.
    • Verrà vietata la rimozione della traccia tecnica di provenienza.
    • I fornitori dovranno vietare la rimozione fraudolenta di watermark.
    • Gli utilizzatori saranno vincolati per contratto a mantenere integri tali dati.

Il registro centrale serve non solo come tracciabilità operativa, ma come strumento di verifica esterna necessario negli scenari in cui la duplicazione o la manomissione avviene prima di una condivisione massiccia del contenuto.

Responsabilità dell’utilizzatore

Le regole si estendono anche a chi utilizza l’IA per la generazione di contenuti realistici o di deepfakes. Il Codice introduce l’obbligo di informare l’utenza con chiarezza sull’uso di algoritmi generativi.

Secondo l’articolo 50, paragrafo 4, l’utente che manipola contenuti con algoritmi di AI deve dichiarare esplicitamente l’intervento algoritmico. Questa dichiarazione non sarà una nota postuma, bensì un elemento integrato nel contenuto in concomitanza con la fruizione.

Sono obbligate a dichiarare:

    • Le piattaforme di video in diretta;
    • Le tracce audio digitali;
    • Le immagini o video manipolati.

La normativa stabilisce che, quando un utente utilizza la synth voice, il rendering visivo, o la manipolazione digitale, è obbligato a farlo con un avviso visivo o acustico esplicito. Il messaggio dev’essere persistente e visibile.

Criteri per individuare un deepfake:

    • Un deepfake è un contenuto audio-video generato artificialmente;
    • Deve raffigurare un elemento storico reale;
    • Deve produrre un effetto visivo che può indurre in errore;
    • Deve essere indistinguibile da un elemento reale per una persona media;
    • Deve essere accompagnato da un chiaro avviso, come un simbolo grafico o messaggio acustico.

Impatto sociale e politico

L’introduzione di questa normativa ha implicazioni sia per il mercato che per la società. Da un lato, essa forzatiza un contesto in cui l’algoritmo non si distingue più dal reale, fornendo un equilibrio di controllo e fiducia. Dall’altro, essa ha il potenziale di proteggere spazi di informazione democratica, limitando l’uso improprio del manipolo algoritmico.

I benefici previsti sono:

    • Maggiore sicurezza per consumatori;
    • Minori forme di manipolazione;
    • Incentivi ad uno sviluppo responsabile;
    • Turismo digitale trasparente;
    • Creazione di mercati basati sulla tracciabilità.

I rischi che la normativa cerca di mitigare:

    • Manipolazioni del dibattito politico;
    • Campagne fake per il marketing;
    • Manipolazione cognitiva;
  • Alterazione delle decisioni